(Pubblicato        nel        Bollettino        ufficiale       della
     Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2007)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per ai sensi del
quale  il  Presidente  della  provincia  emana,  con  suo  decreto, i
regolamenti deliberati dalla Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  1)  del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla
Giunta  provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto  l'art.  20  della legge  provinciale 11  marzo  2005,  n. 3
«Disposizioni  in  materia  di agricoltura, foreste, di commercio, di
turismo, di industria e di energia»;
   Vista   la legge  provinciale 21  aprile  1987,  n.  7  e seguenti
modificazioni «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico
e delle piste da sci»;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 1199 di data 8
giugno   2007,  avente  ad  oggetto:  «Approvazione  delle  modifiche
al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987,
n.    11-51/Leg.   -   Regolamento   per   l'esecuzione   della legge
provinciale 21  aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee
funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"»;
                                Emana

   il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Modificazioni  dell'art.  11  del decreto del Presidente della Giunta
            provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



   1. La rubrica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale  22  settembre  1987,  n. 11-51/Leg., e' sostituita dalla
seguente:   «Tariffe,   orari,   modalita'  di  trasporto,  copertura
assicurativa RC».